ARTICOLO 39
Attinenza con i finanziamenti del FESF
Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del presente
trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacita' di
concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i
500000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica
dell'adeguata capacita' dell'ammontare massimo di cui all'articolo
10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive
particolareggiate per calcolare la capacita' d'impegno futura, al
fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito
consolidato.