ARTICOLO 41
Versamento del capitale iniziale
1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle
quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente
sottoscritto da ciascun membro del MES e' effettuato in cinque rate
annuali, ciascuna pari al 20% dell'importo totale. La prima rata e'
versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate
sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta
data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.
2. Nel corso del quinquennio durante il quale e' effettuato il
versamento delle rate di capitale, i membri del MES accelerano il
versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data di
emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15%
tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni del MES
e garantiscono una capacita' minima di erogazione congiunta del MES e
del FESF di 500 000 milioni di EUR.
3. Un membro del MES puo' decidere di accelerare il versamento della
sua quota di capitale.