(Trattato-art. 63)
 
                               Art. 63 
 
 
  L'Austria s'impegna ad assicurare piena ed intera protezione  della
vita e della liberta' a tutti i suoi abitanti, senza  distinzione  di
nascita, di nazionalita', di lingua, di religione o di razza. 
 
  Tutti  gli  abitanti  dall'Austria  avranno   diritto   al   libero
esercizio,  pubblico  e  privato  di  qualsiasi  fede,  religione   o
confessione, le cui pratiche non siano contrarie all'ordine  pubblico
o al buon costume.