Art. 63 L'Austria s'impegna ad assicurare piena ed intera protezione della vita e della liberta' a tutti i suoi abitanti, senza distinzione di nascita, di nazionalita', di lingua, di religione o di razza. Tutti gli abitanti dall'Austria avranno diritto al libero esercizio, pubblico e privato di qualsiasi fede, religione o confessione, le cui pratiche non siano contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.