(Trattato-art. 66)
 
                               Art. 66 
 
 
  Tutti i sudditi austriaci  saranno  eguali  davanti  alla  legge  e
godranno di eguali diritti civili e politici,  senza  distinzione  di
razza, di religione o di lingua. 
 
  La differenza di religione, di confessione o  di  fede  non  dovra'
nuocere ad alcun suddito austriaco nel godimento dei diritti civili e
politici, in specie  per  quanto  concerne  l'ammissione  a  pubblici
impieghi, funzioni ed onori, o l'esercizio delle varie professioni od
industrie. 
 
  Nessuna restrizione  sara'  imposta  al  libero  uso  di  qualsiasi
lingua, da pare  di  qualsiasi  suddito  austriaco,  nelle  relazioni
private,  nel  commercio,  nella  religione,  nella   stampa   o   in
pubblicazioni di ogni genere, o nelle adunanze pubbliche. 
 
  Nonostante il riconoscimento, da parte del  Governo  Austriaco,  di
una lingua ufficiale, saranno accordate eque facilitazioni ai sudditi
austriaci di lingua diversa, per  l'uso  della  propria  lingua,  sia
oralmente, sia in scritto, davanti ai tribunali.