(Trattato-art. 68)
 
                               Art. 68 
 
 
  Per quanto concerne l'insegnamento pubblico, il  Governo  austriaco
provvedere perche', nelle citta' e distretti nei  quali  risiede  una
considerevole proporzione di  sudditi  austriaci  di  lingua  diversa
dalla tedesca, siano concesse facilitazioni adeguate, per  assicurare
che, nelle scuole primarie, ai figli di questi sudditi austriaci  sia
impartita l'istruzione nella loro  lingua.  Questa  disposizione  non
impedira' al Governo austriaco di rendere  obbligatorio  nelle  dette
scuole l'insegnamento della lingua tedesca. 
 
  Nelle  citta'  e  nei  distretti  dove  esiste  una   considerevole
proporzione di sudditi austriaci appartenenti a minoranze etniche, di
religione o di lingua, sara' assicurata a  queste  minoranze  un'equa
partecipazione nel godimento  e  nell'uso  delle  somme  che  fossero
assegnate su fondi pubblici, dai bilanci dello Stato, dei municipi  o
di  altre  amministrazioni,   a   scopo   educativo,   religioso   di
beneficenza.