Art. 69 L'Austria consente che le disposizioni contenute negli articoli precedenti di questa sezione, in quanto riguardano persone appartenenti a minoranze di razza, di religione o di lingua, costituiscano obbligazioni di carattere internazionale, e siano poste sotto la guarentigia della Societa' delle Nazioni. Esse non potranno essere modificate senza il consenso della maggioranza del Consiglio della Societa'. Le Potenze alleate ed associate rappresentate nel Consiglio s'impegnano, dal canto loro, a non rifiutare il proprio assenso a qualsiasi modificazione dei detti articoli, debitamente approvata dalla maggioranza del Consiglio. L'Austria consente che qualsiasi membro della Societa' delle Nazioni possa segnalare all'attenzione del Consiglio ogni infrazione o pericolo d'infrazione a una qualunque delle obbligazioni suddette, e che il Consiglio possa compiere quegli atti e dare quelle direttive che stimera' piu' adatte o piu' efficaci, secondo le circostanze. L'Austria consente inoltre che, in caso di divergenza d'opinioni su questioni di diritto o di fatto concernenti questi articoli, fra il Governo austriaco e una delle Potenze alleate e associate facenti parte del Consiglio della Societa' dalle Nazioni, questa divergenza sia considerata, come una controversia di carattere internazionale, a termini dell'articolo 14 del patto della Societa'. Il Governo austriaco consente che ogni controversia di tal genera sia deferita, sa l'altra parte lo richiede, alla Corte permanente di giustizia. La decisione sara' inappellabile e avra' la stessa efficacia e lo stesso valore di una decisione pronunciata in virtu' dell'articolo 13 del patto.