(Trattato-art. 69)
 
                               Art. 69 
 
 
  L'Austria consente che le  disposizioni  contenute  negli  articoli
precedenti  di  questa  sezione,   in   quanto   riguardano   persone
appartenenti  a  minoranze  di  razza,  di  religione  o  di  lingua,
costituiscano obbligazioni di carattere internazionale, e siano poste
sotto la guarentigia della Societa' delle Nazioni. Esse non  potranno
essere modificate senza il consenso della maggioranza  del  Consiglio
della Societa'. Le Potenze alleate  ed  associate  rappresentate  nel
Consiglio s'impegnano, dal canto loro, a  non  rifiutare  il  proprio
assenso a qualsiasi modificazione  dei  detti  articoli,  debitamente
approvata dalla maggioranza del Consiglio. 
 
  L'Austria  consente  che  qualsiasi  membro  della  Societa'  delle
Nazioni possa segnalare all'attenzione del Consiglio ogni  infrazione
o pericolo d'infrazione a una qualunque delle obbligazioni  suddette,
e che il Consiglio possa compiere quegli atti e dare quelle direttive
che stimera' piu' adatte o piu' efficaci, secondo le circostanze. 
 
  L'Austria consente inoltre che, in caso di divergenza d'opinioni su
questioni di diritto o di fatto concernenti questi articoli,  fra  il
Governo austriaco e una delle Potenze  alleate  e  associate  facenti
parte del Consiglio della Societa' dalle Nazioni,  questa  divergenza
sia considerata, come una controversia di carattere internazionale, a
termini  dell'articolo  14  del  patto  della  Societa'.  Il  Governo
austriaco consente che ogni controversia di tal genera sia  deferita,
sa l'altra parte lo richiede, alla Corte permanente di giustizia.  La
decisione sara' inappellabile e avra' la stessa efficacia e lo stesso
valore di una decisione pronunciata in virtu'  dell'articolo  13  del
patto.