(Regolamento-art. 45)
 
                              Art. 45. 
 
 
  I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono  dividersi,
ove sia necessario, in  generali  e  speciali  e  sono  approvati  da
ciascun ministero. 
 
  I capitoli generali d'oneri contengono le  condizioni  che  possono
applicarsi  indistintamente  ad  un  determinato  genere  di  lavoro,
appalto o contratto, e le forme  da  seguirsi  per  le  gare.  Quelli
speciali  riguardano  le   condizioni   che   si   riferiscono   piu'
particolarmente all'oggetto proprio del contratto. 
 
  Nei capitoli d'oneri sono  determinate  la  natura  e  l'importanza
delle garenzie che i concorrenti devono produrre per  essere  ammessi
agl'incanti, e per assicurare l'adempimento dei  loro  impegni;  come
pure  le  clausole  penali  e  l'azione  che  l'amministrazione  puo'
esercitare sopra  le  cauzioni  nel  caso  d'inadempimento  ai  detti
impegni, non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore
o l'approbatore garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio
legale.