Art. 45. I capitoli d'oneri per ogni genere di contratti possono dividersi, ove sia necessario, in generali e speciali e sono approvati da ciascun ministero. I capitoli generali d'oneri contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto, e le forme da seguirsi per le gare. Quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono piu' particolarmente all'oggetto proprio del contratto. Nei capitoli d'oneri sono determinate la natura e l'importanza delle garenzie che i concorrenti devono produrre per essere ammessi agl'incanti, e per assicurare l'adempimento dei loro impegni; come pure le clausole penali e l'azione che l'amministrazione puo' esercitare sopra le cauzioni nel caso d'inadempimento ai detti impegni, non che il luogo in cui l'aggiudicatario, il suo fideiussore o l'approbatore garante del fideiussore, devono eleggere il domicilio legale.