(Regolamento-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
 
  Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si  stabiliscono  tutte
le condizioni dirette alla  conservazione  delle  proprieta'  che  si
danno in affitto, ed al  loro  miglioramento  se  trattasi  di  fondi
rustici. 
 
  Si deve pure determinare la durata  dell'affitto,  e  stabilire  le
condizioni e le garenzie necessarie per assicurare il  pagamento  dei
fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.