Art. 46. Nei capitoli d'oneri relativi agli affitti, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione delle proprieta' che si danno in affitto, ed al loro miglioramento se trattasi di fondi rustici. Si deve pure determinare la durata dell'affitto, e stabilire le condizioni e le garenzie necessarie per assicurare il pagamento dei fitti e l'adempimento delle imposte obbligazioni.