(Regolamento-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
 
  Nei capitoli d'oneri concernenti la  vendita  degli  oggetti  fuori
d'uso, derrate, strumenti e simili,  si  stabilisce  che  a  garenzia
dell'esecuzione del contratto si debba fare un  deposito  in  ragione
del quinto dell'intero prezzo degli oggetti da vendersi; che  nessuno
di detti oggetti possa essere asportato senza il previo pagamento del
relativo  prezzo,  e  che  ove  gli   oggetti   venduti   non   sieno
dall'acquirente ritirati nel termine  fissato  dai  capitoli  stessi,
l'amministrazione possa procedere a nuova vendita di essi a  spese  e
rischio del primitivo acquirente.