(Regolamento-art. 48)
 
                              Art. 48. 
 
 
  Nei contratti per forniture, trasporti e  lavori,  i  pagamenti  in
conto, da disporsi per somme dovute  e  giustificate  dai  prescritti
documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla  legge,  non  possono
eccedere  i  nove  decimi  sulle  prime   L.   300,000   dell'importo
contrattuale ed i diciannove ventesimi sull'eccedenza. 
 
  E' fatta eccezione per le provviste  a  scadenza  rateale,  per  le
quali puo' farsi il pagamento dello intiero prezzo delle materie gia'
accettate in rate complete. 
 
  Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni,
la liquidazione puo' esser fatta a periodi trimestrali, semestrali  o
annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e  possono  essere  dati  i
saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate.