Art. 48. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, nei limiti in cui sono ammessi dalla legge, non possono eccedere i nove decimi sulle prime L. 300,000 dell'importo contrattuale ed i diciannove ventesimi sull'eccedenza. E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali puo' farsi il pagamento dello intiero prezzo delle materie gia' accettate in rate complete. Se i contratti per provviste o forniture hanno durata di piu' anni, la liquidazione puo' esser fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti, e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate.