(Regolamento-art. 51)
 
                              Art. 51. 
 
 
  I termini e le norme speciali da osservarsi nei contratti  relativi
agli affitti ed all'esecuzione di forniture, trasporti e lavori, sono
regolati da particolari disposizioni delle  singole  amministrazioni,
secondo la natura di ciascun ramo di servizio.