(Regolamento-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
 
  Nei contratti per l'esecuzione  di  opere,  si  puo'  stipulare  la
cessione,   agli   appaltatori,   dei   materiali   derivanti   dalla
demolizione, riparazione, trasformazione o sostituzione di fabbriche,
di macchine o di altri oggetti mobili, quando  non  possa  presumersi
piu' vantaggiosa la vendita mediante incanto o licitazione. 
 
  Il prezzo dei materiali ceduti  agli  appaltatori  viene  computato
nella preventiva estimazione delle opere, rimanendo  percio'  fissata
in una somma proporzionalmente minore la spesa inscritta in bilancio. 
 
  In caso diverso, il prezzo dei detti materiali viene computato  nel
pagamento finale all'appaltatore, commutandosi il relativo titolo  di
spesa in quietanza di entrata a favore del tesoro. 
 
  Quando per l'importanza del contratto debba sentirsi il parere  del
consiglio di  Stato,  si  espongono  nella  relazione  i  motivi  che
consigliarono la cessione  dei  materiali  od  altri  oggetti  mobili
all'appaltatore.