(Regolamento-art. 53)
 
                              Art. 53. 
 
 
  Allorche' nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da
vendere con quelli che occorresse all'amministrazione di  acquistare,
si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto  degli
effetti fuori  d'uso,  si  puo',  previ  gli  opportuni  accordi  col
ministero delle finanze,  provvedere  nello  stesso  appalto  per  la
vendita e per la fornitura, facendo, per  mezzo  di  stima  regolare,
stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale  deve
essere versato nelle casse dello Stato come entrata eventuale. 
 
  In tal caso le offerte devono soltanto riguardare le  forniture  da
farsi essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da vendersi.