Art. 53. Allorche' nell'interesse dello Stato, per analogia degli oggetti da vendere con quelli che occorresse all'amministrazione di acquistare, si creda conveniente di facilitare agli appaltatori l'acquisto degli effetti fuori d'uso, si puo', previ gli opportuni accordi col ministero delle finanze, provvedere nello stesso appalto per la vendita e per la fornitura, facendo, per mezzo di stima regolare, stabilire il prezzo corrente degli oggetti da vendere, il quale deve essere versato nelle casse dello Stato come entrata eventuale. In tal caso le offerte devono soltanto riguardare le forniture da farsi essendo inalterabile il prezzo degli oggetti da vendersi.