Art. 54. Secondo la qualita' e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garentiti dallo Stato, al valore di borsa. Puo' accettarsi una cauzione personale con approbatore: 1º dai contraenti ai quali non sieno fornite cose di appartenenza dello Stato; 2° per i contratti di affitto dei fondi rustici, quando il canone annuo non superi le lire 5000 e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto; 3° per il taglio dei boschi cedui, quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito; 4° per le forniture e i lavori da compiersi in meno di tre mesi e per somma non eccedente lire 30,000 con la condizione di fare, a garanzia dell'amministrazione, sui primi acconti dell'opera o fornitura eseguita, un rilascio fino alla concorrenza del sesto del prezzo totale. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 400 annue, l'amministrazione puo' accettare la fideiussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello dell'avvocatura erariale sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettarsi in cauzione. E pure fatta facolta' all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, si' nazionali che estere, di notoria solidita', e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 38. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata pel contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'amministrazione contraente riconoscesse necessarie.