(Regolamento-art. 54)
 
                              Art. 54. 
 
 
  Secondo  la  qualita'  e  l'importanza  dei  contratti  coloro  che
contraggono obbligazioni verso lo  Stato  debbono  prestare  reale  e
valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garentiti  dallo
Stato, al valore di borsa. 
 
  Puo' accettarsi una cauzione personale con approbatore: 
 
    1º dai contraenti ai quali non sieno fornite cose di appartenenza
dello Stato; 
 
    2° per i contratti di affitto dei fondi rustici, quando il canone
annuo non superi le lire 5000 e la durata non oltrepassi i sei anni o
quando il conduttore anticipi un semestre di fitto; 
 
    3° per il taglio  dei  boschi  cedui,  quando  venga  pagato  per
intiero anticipatamente il prezzo pattuito; 
 
    4° per le forniture e i lavori da compiersi in meno di tre mesi e
per somma non eccedente lire 30,000 con  la  condizione  di  fare,  a
garanzia  dell'amministrazione,  sui  primi  acconti   dell'opera   o
fornitura eseguita, un rilascio fino alla concorrenza del  sesto  del
prezzo totale. 
 
  Per l'accollo dei servizi  di  trasporti  postali,  eseguiti  senza
l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non
superiore alle lire 400 annue, l'amministrazione  puo'  accettare  la
fideiussione di persona proba e solvente  che  firma  in  solido  con
l'accollatario. 
 
  In casi speciali e per  contratti  a  lunga  scadenza  puo'  essere
accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca,  sentito  in
precedenza il parere del consiglio  di  Stato  sulla  convenienza  in
massima del provvedimento e  quello  dell'avvocatura  erariale  sulla
proprieta' e liberta' dei beni da accettarsi in cauzione. 
 
  E pure fatta facolta' all'amministrazione di  prescindere  in  casi
speciali dal richiedere una cauzione per le  forniture  o  lavori  da
eseguirsi da persone o ditte, si' nazionali che  estere,  di  notoria
solidita', e per le provviste di cui ai numeri 2  e  3  dell'articolo
38. 
 
  Nei  contratti  che  si  rinnovano  periodicamente  per  lavori   o
provviste  riguardanti  un  medesimo  servizio,  quando   lo   stesso
fornitore cessante assume il nuovo contratto, si  puo'  dichiarare  e
tenere  per  valida  la  stessa  cauzione  vincolata  pel   contratto
precedente, salvo quelle speciali guarentigie  che  l'amministrazione
contraente riconoscesse necessarie.