Art. 55. Qualora nei beni rurali vi sieno scorte vive o morte, deve esigersi dagli affittuari che le ricevono in consegna una speciale cauzione, da prestarsi a norma della prima parte dell'articolo precedente. Quando il canone d'affitto non superi le lire 5000 e la durata del contratto non oltrepassi i sei anni, l'amministrazione puo' accettare una sicurta' personale con approbatore a guarentigia di tali scorte.