(Regolamento-art. 55)
 
                              Art. 55. 
 
 
  Qualora nei beni rurali vi sieno scorte vive o morte, deve esigersi
dagli affittuari che le ricevono in consegna una  speciale  cauzione,
da prestarsi a norma della prima parte dell'articolo precedente. 
 
  Quando il canone d'affitto non superi le lire 5000 e la durata  del
contratto non oltrepassi i sei anni, l'amministrazione puo' accettare
una sicurta' personale con approbatore a guarentigia di tali scorte.