(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
 
  Le locazioni dei beni urbani  debbono  essere  garantite  nei  modi
stabiliti dalle consuetudini locali. 
 
  Ove queste manchino, si deve esigere una cauzione personale;  e  se
si reputi insufficiente la garanzia consuetudinaria,  deve  a  questa
aggiungersi la cauzione personale.