(Regolamento-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
 
  Sono eccettuati dall'obbligo della cauzione i privati che cedono in
locazione all'amministrazione le loro proprieta', sebbene i contratti
relativi li assoggettino  ad  oneri,  sempreche'  sia  stabilito  nei
contratti che non venendo gli oneri adempiti nel  tempo  determinato,
e' riservato all'amministrazione il diritto di farli adempiere a loro
rischio e pericolo, coll'obbligo inoltre del risarcimento  dei  danni
derivanti dal ritardo.