(Regolamento-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
 
  Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in  evidenza,
in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti  e  delle  materie
che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi  per  mezzo  di
appalto o ad economia. 
 
  Quest'elenco e' formato e tenuto al corrente su informazioni  degli
uffici tecnici e delle Camere di commercio all'uopo richieste, e  con
la periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini. 
 
  L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli  per
i pubblici incanti o licitazioni e nelle  trattative  private  o  per
l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia.