Art. 61. Ciascuna amministrazione centrale o provinciale tiene in evidenza, in apposito elenco, i prezzi unitari degli oggetti e delle materie che essa sia tenuta a procurarsi per i propri servizi per mezzo di appalto o ad economia. Quest'elenco e' formato e tenuto al corrente su informazioni degli uffici tecnici e delle Camere di commercio all'uopo richieste, e con la periodica consultazione delle mercuriali e dei bollettini. L'elenco medesimo serve di norma nella formazione dei capitoli per i pubblici incanti o licitazioni e nelle trattative private o per l'esecuzione delle occorrenti forniture ad economia.