Art. 62. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti ai contratti sono carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione dello Stato, a meno che, per casi speciali d'interesse esclusivo dello Stato, e per esplicita convenzione, le spese suddette siano da sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere e copiare in carta libera. I contratti sono registrati a spese, in tutto o in parte, dei contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche gratuitamente in relazione del particolare interesse dello Stato e degli oneri espressamente assunti dall'amministrazione, in conformita' delle disposizioni contenute nella legge del registro.