(Regolamento-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
 
  Le spese di copia, bollo e le  altre  inerenti  ai  contratti  sono
carico dell'appaltatore o del contraente con l'amministrazione  dello
Stato, a meno che, per  casi  speciali  d'interesse  esclusivo  dello
Stato, e per  esplicita  convenzione,  le  spese  suddette  siano  da
sostenersi dallo Stato medesimo e i relativi atti si debbano redigere
e copiare in carta libera. 
 
  I contratti sono registrati a spese,  in  tutto  o  in  parte,  dei
contraenti colle amministrazioni dello Stato, od anche  gratuitamente
in relazione del particolare interesse  dello  Stato  e  degli  oneri
espressamente  assunti  dall'amministrazione,  in  conformita'  delle
disposizioni contenute nella legge del registro.