Art. 55 (Casi di rimessione) In ogni stato e grado del procedimento di merito, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto sulla richiesta del procuratore generale presso la corte d'appello o presso la corte di cassazione questa puo' rimettere l'istruzione o il giudizio da uno ad altro giudice di sede diversa. L'imputato puo' proporre istanza di rimessione soltanto per legittimo sospetto; questa facolta' non compete alle altre parti private.