(Codice di procedura penale-art. 55)
 
                               Art. 55 
 
                        (Casi di rimessione) 
 
  In ogni stato e grado del procedimento di merito, per gravi  motivi
di ordine pubblico o  per  legittimo  sospetto  sulla  richiesta  del
procuratore generale presso la corte d'appello o presso la  corte  di
cassazione questa puo' rimettere l'istruzione o il giudizio da uno ad
altro giudice di sede diversa. 
 
  L'imputato  puo'  proporre  istanza  di  rimessione  soltanto   per
legittimo sospetto; questa facolta'  non  compete  alle  altre  parti
private.