(Codice di procedura penale-art. 56)
 
                               Art. 56 
 
              (Atti diretti a promuovere la rimessione) 
 
  Nei casi in cui la rimessione appare opportuna anche se  si  tratta
di procedimenti di competenza del pretore il procuratore  del  Re  ne
informa il procuratore generale presso la corte d'appello. 
 
  L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere  scritta
e sottoscritta  da  lui  o  da  un  suo  procuratore  speciale;  deve
contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che  vi
si riferiscono, nella segreteria del procuratore del Re del luogo  in
cui si procede; deve infine essere notificata  a  pena  di  decadenza
entro il termine di giorni cinque alle altre parti private, le  quali
prima  della  deliberazione  possono  far  pervenire  alla  corte  di
cassazione deduzioni e documenti.