Art. 56 (Atti diretti a promuovere la rimessione) Nei casi in cui la rimessione appare opportuna anche se si tratta di procedimenti di competenza del pretore il procuratore del Re ne informa il procuratore generale presso la corte d'appello. L'istanza di rimessione proposta dall'imputato deve essere scritta e sottoscritta da lui o da un suo procuratore speciale; deve contenere i motivi ed essere presentata, assieme ai documenti che vi si riferiscono, nella segreteria del procuratore del Re del luogo in cui si procede; deve infine essere notificata a pena di decadenza entro il termine di giorni cinque alle altre parti private, le quali prima della deliberazione possono far pervenire alla corte di cassazione deduzioni e documenti.