(Codice di procedura penale-art. 57)
 
                               Art. 57 
 
              (Effetti del procedimento per rimessione) 
 
  Il procedimento per  rimessione  non  sospende  l'istruzione  o  il
giudizio, salvo che la corte  di  cassazione  pronunci  ordinanza  di
sospensione, nel  qual  caso  rimane  sempre  salva  la  facolta'  di
compiere gli atti urgenti.