Art. 58 (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione) La corte di cassazione decide in camera di consiglio con ordinanza non motivata, dopo chieste se lo ritiene necessario le opportune informazioni. Se e' respinta l'istanza presentata dall'imputato, questi con la stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma da lire mille a diecimila. L'ordinanza della corte di cassazione la quale accoglie la richiesta o l'istanza designa il giudice che deve istruire o giudicare. Nell'ordinanza si dichiara altresi' se e in quale parte gli atti gia' compiuti debbono conservare validita'. L'ordinanza della corte di cassazione assieme agli atti e' trasmessa senza ritardo al pubblico ministero, il quale provvede all'esecuzione di essa, previa notificazione per estratto all'imputato e alle altre parti.