(Codice di procedura penale-art. 58)
 
                               Art. 58 
 
         (Decisione sulla richiesta o istanza di rimessione) 
 
  La corte di cassazione decide in camera di consiglio con  ordinanza
non motivata, dopo chieste se  lo  ritiene  necessario  le  opportune
informazioni. 
 
  Se e' respinta l'istanza presentata dall'imputato,  questi  con  la
stessa ordinanza puo' essere condannato al pagamento a  favore  della
Cassa delle ammende di una somma da lire mille a diecimila. 
 
  L'ordinanza  della  corte  di  cassazione  la  quale  accoglie   la
richiesta  o  l'istanza  designa  il  giudice  che  deve  istruire  o
giudicare. Nell'ordinanza si dichiara altresi' se e  in  quale  parte
gli atti gia' compiuti debbono conservare validita'. 
 
  L'ordinanza  della  corte  di  cassazione  assieme  agli  atti   e'
trasmessa senza ritardo al  pubblico  ministero,  il  quale  provvede
all'esecuzione   di   essa,   previa   notificazione   per   estratto
all'imputato e alle altre parti.