(Codice di procedura penale-art. 59)
 
                               Art. 59 
 
                   (Nuova proposta di rimessione) 
 
  Quando e' stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento  per
la revoca di quello precedente o per  la  designazione  di  un  altro
giudice puo' essere proposto  soltanto  dal  pubblico  ministero.  La
domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte  di  cassazione
pronunci ordinanza di sospensione. 
 
  L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza  di
rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per
gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che  l'inammissibilita'
sia stata  dichiarata  per  inosservanza  del  termine  di  decadenza
stabilito nel capoverso dell'articolo 56. 
 
  Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa puo'  essere
riproposta soltanto se e' fondata sopra elementi nuovi.