Art. 59 (Nuova proposta di rimessione) Quando e' stata ordinata la rimessione, un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice puo' essere proposto soltanto dal pubblico ministero. La domanda non ha effetto sospensivo, salvo che la corte di cassazione pronunci ordinanza di sospensione. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o l'istanza di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta anche per gli stessi motivi da chi ne ha diritto, salvo che l'inammissibilita' sia stata dichiarata per inosservanza del termine di decadenza stabilito nel capoverso dell'articolo 56. Dopo il rigetto della richiesta o dell'istanza, questa puo' essere riproposta soltanto se e' fondata sopra elementi nuovi.