Art. 63. Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 23 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396. Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156. Art. 12 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 9, 10, 14, 16 e 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. La liquidazione deve essere notificata all'investito tanto se positiva, quanto se negativa per eccedenza di reddito netto oltre il limite della congrua. Sono egualmente notificati i provvedimenti relativi a diniego o concessione parziale dell'assegno per spese di culto, di cui agli articoli 24 e 25, alla revisione delle liquidazioni di cui agli articoli 55 e 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi degli articoli 60, 77, 78 e 92. Tali notifiche sono eseguite dall'inserviente o dal messo comunale gratuitamente. Entro 90 giorni dalla notifica, l'investito, qualora creda di averne legittimo motivo, puo', secondo i casi, produrre reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, o contro la detta revisione, o contro le parziali modificazioni della liquidazione, specificando le questioni e presentando i necessari documenti. Intanto si fa luogo al pagamento sulla base della liquidazione fatta dall'amministrazione. Quando il titolare cui sia stata notificata la liquidazione venga a cessare dalle sue funzioni, per qualsiasi causa, durante il periodo utile per l'impugnativa di essa, senza avere prodotto il reclamo, il successore di lui avra' diritto di produrre il reclamo stesso nel termine di 90 giorni dalla data di immissione in possesso del beneficio. L'accertamento delle rendite di cui alla lettere b), c) e d) dell'art. 35, divenuto definitivo nei confronti dei membri in carica del capitolo cattedrale, non puo' essere impugnato dai successivi investiti di canonicati, o benefici minori, anche se questi siano vacanti all'atto della liquidazione definitiva. Ove non sia disposto altrimenti, non e' ammesso il reclamo al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto nei casi di materie rimesse al criterio discrezionale dell'amministrazione.