(Testo Unico-art. 63)
 
                              Art. 63. 
 
 
Art. 2 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art.  23  Regolamento  25  agosto
1899, n. 350. Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918,  n.
396. Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 6  luglio  1919,  n.  1156.
Art. 12 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 9, 10, 14, 16  e  21
                  R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. 
 
  La liquidazione  deve  essere  notificata  all'investito  tanto  se
positiva, quanto se negativa per eccedenza di reddito netto oltre  il
limite della congrua. 
  Sono egualmente notificati i provvedimenti  relativi  a  diniego  o
concessione parziale dell'assegno per spese di  culto,  di  cui  agli
articoli 24 e 25, alla  revisione  delle  liquidazioni  di  cui  agli
articoli 55 e 78 ed alle modificazioni delle medesime ai sensi  degli
articoli 60, 77, 78 e 92. 
  Tali notifiche sono eseguite dall'inserviente o dal messo  comunale
gratuitamente. 
  Entro 90 giorni  dalla  notifica,  l'investito,  qualora  creda  di
averne legittimo motivo, puo', secondo i casi,  produrre  reclamo  al
Consiglio di amministrazione del Fondo per  il  culto,  o  contro  la
detta  revisione,  o   contro   le   parziali   modificazioni   della
liquidazione, specificando le questioni  e  presentando  i  necessari
documenti.  Intanto  si  fa  luogo  al  pagamento  sulla  base  della
liquidazione fatta dall'amministrazione. 
  Quando il titolare cui sia stata notificata la liquidazione venga a
cessare dalle sue funzioni, per qualsiasi causa, durante  il  periodo
utile per l'impugnativa di essa, senza avere prodotto il reclamo,  il
successore di lui avra' diritto di produrre  il  reclamo  stesso  nel
termine di 90  giorni  dalla  data  di  immissione  in  possesso  del
beneficio. 
  L'accertamento delle rendite di  cui  alla  lettere  b),  c)  e  d)
dell'art. 35, divenuto definitivo nei confronti dei membri in  carica
del capitolo cattedrale, non puo'  essere  impugnato  dai  successivi
investiti di canonicati, o benefici minori,  anche  se  questi  siano
vacanti all'atto della liquidazione definitiva. 
  Ove non sia disposto altrimenti,  non  e'  ammesso  il  reclamo  al
Consiglio di amministrazione del Fondo  per  il  culto  nei  casi  di
materie rimesse al criterio discrezionale dell'amministrazione.