(Testo Unico-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
 
Art. 3 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art.  26  Regolamento  25  agosto
1899, n. 350. Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918,  n.
396. Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 6  luglio  1919,  n.  1156.
Art. 5 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 10, 16, 21 R. decreto
2 luglio 1922, n. 910. Art. 4 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  In mancanza di reclamo nel termine prefisso e nel caso  di  accordo
ai sensi dell'articolo seguente, la liquidazione  diviene  definitiva
anche per  i  futuri  investiti,  salve  le  modifiche  espressamente
previste dalla presente legge. 
  Nel caso di reclamo entro il termine suaccennato, la  liquidazione,
con  la  riserva  di  cui  al  precedente  comma,   deve   ugualmente
considerarsi definitiva in quelle parti di essa, che  dal  ricorrente
non siano state impugnate con specifica motivazione. 
  Intervenuta   sul   reclamo   la   decisione   del   Consiglio   di
amministrazione, la liquidazione diviene definitiva.