Art. 64. Art. 3 Legge 4 giugno 1899, n. 191. Art. 26 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396. Art. 2 Decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156. Art. 5 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. Art. 10, 16, 21 R. decreto 2 luglio 1922, n. 910. Art. 4 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. In mancanza di reclamo nel termine prefisso e nel caso di accordo ai sensi dell'articolo seguente, la liquidazione diviene definitiva anche per i futuri investiti, salve le modifiche espressamente previste dalla presente legge. Nel caso di reclamo entro il termine suaccennato, la liquidazione, con la riserva di cui al precedente comma, deve ugualmente considerarsi definitiva in quelle parti di essa, che dal ricorrente non siano state impugnate con specifica motivazione. Intervenuta sul reclamo la decisione del Consiglio di amministrazione, la liquidazione diviene definitiva.