(Testo Unico-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
 
           Art. 20 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Fino a che la liquidazione non sia divenuta  definitiva,  anche  se
non sia stato prodotto reclamo  al  Consiglio  d'amministrazione,  e'
ammesso l'accordo fra l'interessato e l'ufficio circa  la  esistenza,
la natura e l'ammontare dei redditi  ed  oneri,  agli  effetti  degli
accertamenti del reddito netto del beneficio e della  liquidazione  e
concessione del supplemento di congrua e dell'assegno per le spese di
culto. 
  L'accordo deve farsi constare tassativamente mediante dichiarazione
in doppio esemplare,  datata  e  sottoscritta  dall'investito  e  dal
rappresentante dell'amministrazione, nella  quale  sia  espressamente
detto che la liquidazione e' accettata nel suo insieme, con  rinuncia
a qualsiasi gravame amministrativo o giudiziario. 
  In  base   al   detto   accordo,   approvato   dal   Consiglio   di
amministrazione, si effettua la liquidazione definitiva.