Art. 65. Art. 20 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. Fino a che la liquidazione non sia divenuta definitiva, anche se non sia stato prodotto reclamo al Consiglio d'amministrazione, e' ammesso l'accordo fra l'interessato e l'ufficio circa la esistenza, la natura e l'ammontare dei redditi ed oneri, agli effetti degli accertamenti del reddito netto del beneficio e della liquidazione e concessione del supplemento di congrua e dell'assegno per le spese di culto. L'accordo deve farsi constare tassativamente mediante dichiarazione in doppio esemplare, datata e sottoscritta dall'investito e dal rappresentante dell'amministrazione, nella quale sia espressamente detto che la liquidazione e' accettata nel suo insieme, con rinuncia a qualsiasi gravame amministrativo o giudiziario. In base al detto accordo, approvato dal Consiglio di amministrazione, si effettua la liquidazione definitiva.