Art. 66. Art. 16 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art. 34 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. L'azione giudiziaria relativa a concessioni, liquidazioni e revisioni di supplementi di congrua e di altri assegni spettanti al clero a norma della presente legge non puo' essere proposta se non dopo esaurito il procedimento amministrativo stabilito con gli articoli 63 e 64, e non e' piu' ammessa quando non sia stato sperimentato nel termine utile il reclamo al Consiglio d'amministrazione, o siano trascorsi sei mesi dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti definitivi adottati in seguito alla deliberazione del Consiglio di amministrazione in merito al reclamo. Tuttavia se l'amministrazione non abbia provveduto sulla domanda relativa agli assegni di cui al precedente comma, o sul reclamo avverso i relativi provvedimenti, entro il limite di un anno dalla rispettiva presentazione, l'interessato puo' convenire in giudizio l'amministrazione affinche' sia ad essa fissato all'uopo un congruo termine. In nessun caso sono dovuti interessi con decorrenza anteriore alla domanda giudiziale ammissibile ai sensi del primo comma del presente articolo.