(Testo Unico-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
 
Art. 16 R. decreto-legge  28  febbraio  1924,  n.  354.  Art.  34  R.
                decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  L'azione  giudiziaria  relativa  a  concessioni,   liquidazioni   e
revisioni di supplementi di congrua e di altri assegni  spettanti  al
clero a norma della presente legge non puo' essere  proposta  se  non
dopo  esaurito  il  procedimento  amministrativo  stabilito  con  gli
articoli 63 e 64,  e  non  e'  piu'  ammessa  quando  non  sia  stato
sperimentato   nel   termine   utile   il   reclamo   al    Consiglio
d'amministrazione, o siano trascorsi  sei  mesi  dalla  comunicazione
all'interessato dei provvedimenti definitivi adottati in seguito alla
deliberazione del Consiglio di amministrazione in merito al reclamo. 
  Tuttavia se l'amministrazione non abbia  provveduto  sulla  domanda
relativa agli assegni di cui  al  precedente  comma,  o  sul  reclamo
avverso i relativi provvedimenti, entro il limite di  un  anno  dalla
rispettiva presentazione, l'interessato puo'  convenire  in  giudizio
l'amministrazione affinche' sia ad essa fissato all'uopo  un  congruo
termine. 
  In nessun caso sono dovuti interessi con decorrenza anteriore  alla
domanda giudiziale ammissibile ai sensi del primo comma del  presente
articolo.