(Testo Unico-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
 
Art. 16 R. decreto-legge  28  febbraio  1924,  n.  354.  Art.  34  R.
                decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Le norme contenute negli articoli 63 a 66, si applicano  anche  nei
casi in  cui  siano  richiesti  dal  clero,  in  nome  proprio  o  in
rappresentanza di  enti  o  benefici  ecclesiastici,  altri  assegni,
compensi, indennita', o rimborsi che si sostenga  essere  dovuti  dal
Fondo per il culto in conseguenza delle leggi di soppressione di enti
ecclesiastici.