Art. 35. Art. 23 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Art. 11 R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1409. La notifica della liquidazione di cui all'art. 63 del testo unico ha luogo, dopo che il decreto di approvazione sia stato registrato dalla Corte dei conti, mediante consegna all'investito di un esemplare della liquidazione medesima fatta dall'inserviente o dal messo comunale, il quale ritira la ricevuta, e ne cura la trasmissione all'amministrazione del Fondo per il culto non oltre i 5 giorni dalla presentazione. Se l'investito non puo', o non vuole firmare, il messo fa nella propria relazione espressa dichiarazione della causa della mancanza di firma del consegnatario. Insieme ad una copia della liquidazione il messo deve rilasciare all'investito anche un esemplare della relazione di notifica.