(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
Art. 23 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350.  Art.  11  R.  decreto  2
                       ottobre 1921, n. 1409. 
 
  La notifica della liquidazione di cui all'art. 63 del  testo  unico
ha luogo, dopo che il decreto di approvazione  sia  stato  registrato
dalla  Corte  dei  conti,  mediante  consegna  all'investito  di   un
esemplare della liquidazione medesima fatta  dall'inserviente  o  dal
messo  comunale,  il  quale  ritira  la  ricevuta,  e  ne   cura   la
trasmissione all'amministrazione del Fondo per il culto non oltre i 5
giorni dalla presentazione. 
 
  Se l'investito non puo', o non vuole firmare,  il  messo  fa  nella
propria relazione espressa dichiarazione della causa  della  mancanza
di firma del consegnatario. 
 
  Insieme ad una copia della liquidazione il  messo  deve  rilasciare
all'investito anche un esemplare della relazione di notifica.