Art. 36. Art. 24, 25 e 26 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. Il reclamo, redatto su carta bollata e corredato dei documenti opportuni, deve essere presentato al procuratore del registro del distretto od al podesta' locale, che ne rilasciano ricevuta, e ne curano la trasmissione all'amministrazione del Fondo per il culto non oltre i 5 giorni dalla presentazione. Agli effetti della prova della tempestivita' del reclamo, l'interessato deve esibire la ricevuta anzidetta. Se il reclamo e' accolto, in tutto o in parte, dal Consiglio di amministrazione si procede alla conseguente rettifica della liquidazione con nuovo decreto, partecipandone, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti, le risultanze all'investito. Se il reclamo viene invece respinto dal Consiglio medesimo, ne e' dato avviso al reclamante con succinta comunicazione dei motivi del rigetto.