(Regolamento-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
        Art. 24, 25 e 26 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  Il reclamo, redatto su carta  bollata  e  corredato  dei  documenti
opportuni, deve essere presentato al  procuratore  del  registro  del
distretto od al podesta' locale, che ne  rilasciano  ricevuta,  e  ne
curano la trasmissione all'amministrazione del Fondo per il culto non
oltre i 5 giorni dalla presentazione. 
 
  Agli  effetti  della  prova  della   tempestivita'   del   reclamo,
l'interessato deve esibire la ricevuta anzidetta. 
 
  Se il reclamo e' accolto, in tutto o in  parte,  dal  Consiglio  di
amministrazione  si  procede   alla   conseguente   rettifica   della
liquidazione con nuovo decreto, partecipandone, dopo la registrazione
da parte della Corte dei conti, le risultanze all'investito. 
 
  Se il reclamo viene invece respinto dal Consiglio medesimo,  ne  e'
dato avviso al reclamante con succinta comunicazione dei  motivi  del
rigetto.