Art. 37. L'accordo di cui agli articoli 6 e 65 della legge e' sottoscritto dall'interessato e dal funzionario delegato a rappresentare l'amministrazione, previo accertamento dell'identita' personale del primo. Esso pero' non e' vincolativo per l'amministrazione fino a che la liquidazione relativa non sia stata approvata con decreto registrato dalla Corte dei conti.