(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  L'accordo di cui agli articoli 6 e 65 della legge  e'  sottoscritto
dall'interessato  e  dal   funzionario   delegato   a   rappresentare
l'amministrazione, previo accertamento dell'identita'  personale  del
primo. 
 
  Esso pero' non e' vincolativo per l'amministrazione fino a  che  la
liquidazione relativa non sia stata approvata con decreto  registrato
dalla Corte dei conti.