(Testo unico-art. 36)
                              Art. 36. 
 
         (Art. 1, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). 
 
  Presso le Regie Universita' e  presso  i  Regi  Istituti  superiori
d'ingegneria sono istituite Scuole speciali o  di  perfezionamento  e
Corsi speciali di storia militare o di cultura  scientifica  relativa
alla tecnica militare con lo scopo: 
  a) di promuovere e sviluppare l'attivita', scientifica  per  quanto
riguarda la tecnica militare; 
  b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti  che
debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle  Forze
armate dello Stato; 
  c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie
che interessano la difesa nazionale.