Art. 36. (Art. 1, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). Presso le Regie Universita' e presso i Regi Istituti superiori d'ingegneria sono istituite Scuole speciali o di perfezionamento e Corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo: a) di promuovere e sviluppare l'attivita', scientifica per quanto riguarda la tecnica militare; b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle Forze armate dello Stato; c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.