(Testo unico-art. 37)
                              Art. 37. 
 
          (Art. 2 R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). 
 
  Le Scuole speciali e di perfezionamento comprendono un complesso di
insegnamenti relativi ad un dato ramo della  tecnica  militare.  Esse
conferiscono una laurea o un diploma. 
  I Corsi speciali vertono su di una materia di tecnica  militare  ed
hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un
attestato di idoneita'. 
  Gli statuti delle Regie Universita' e dei Regi  Istituti  superiori
di ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la  durata  degli
studi per le Scuole speciali o  di  perfezionamento  e  l'ordinamento
didattico dei Corsi speciali. 
  Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e  con  le
modalita' prescritte per gli statuti, sentita  anche  la  Commissione
suprema di difesa.