(Testo unico-art. 39)
                              Art. 39. 
 
         (Art. 4, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). 
 
  Alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti: 
  a) coloro che hanno conseguito una  laurea  o  un  diploma  in  una
Universita' o in un Istituto d'istruzione superiore; 
  b)  gli  ufficiali  del  R.  Esercito,  della  R.  Marina  e  della
Aeronautica i cui titoli di  studio  siano  riconosciuti  idonei  dal
senato accademico; 
  c) gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori. 
  Le norme di cui al comma quarto dell'art.  37  debbono  determinare
anche le condizioni e modalita' di iscrizione.