Art. 39. (Art. 4, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). Alle Scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti: a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una Universita' o in un Istituto d'istruzione superiore; b) gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della Aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal senato accademico; c) gli studenti delle Universita' e degli Istituti superiori. Le norme di cui al comma quarto dell'art. 37 debbono determinare anche le condizioni e modalita' di iscrizione.