(Testo unico-art. 40)
                              Art. 40. 
 
         (Art. 5, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). 
 
  Ai Corsi speciali di storia e di tecnica  militare  possono  essere
inscritti gli studenti delle Universita' e degli  Istituti  superiori
di ingegneria con le norme stabilite negli statuti.