(Testo unico-art. 41)
                              Art. 41. 
 
         (Art. 6, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). 
 
  Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare  che  hanno
seguito almeno due corsi di storia o  di  tecnica  militare  e  hanno
superato i relativi  esami  sono  concesse  particolari  agevolazioni
nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo  norme  stabilite
con ulteriori , disposizioni emanate  e,  occorrendo,  modificate  su
proposta dei Ministri competenti.