Art. 41. (Art. 6, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguito almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse particolari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme stabilite con ulteriori , disposizioni emanate e, occorrendo, modificate su proposta dei Ministri competenti.