(Testo unico-art. 42)
                              Art. 42. 
 
         (Art. 7, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). 
 
  Per contribuire alle spese occorrenti per  la  costituzione  ed  il
funzionamento delle Scuole e dei Corsi indicati nell'articolo  37  e'
inscritta annualmente nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'educazione nazionale la somma di L. 80.000. 
  Detta somma verra' ripartita con  decreto  Reale  su  proposta  del
Ministro dell'educazione nazionale e sentita la  Commissione  suprema
di difesa, fra le Regie Universita' e i Regi  Istituti  superiori  di
ingegneria.