(Testo unico-art. 43)
                              Art. 43. 
 
         (Art. 8, R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615). 
 
  Nelle Universita'  ed  Istituti  superiori  liberi  possono  essere
istituite le Scuole ed i corsi indicati nell'art. 37 a totale  carico
delle Universita' e degli Istituti stessi.