(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 130)
                              Art. 130. 
 
  E' proibito a chiunque non sia autorizzato per ragioni di servizio: 
 
a) di collocare oggetti sugli appoggi, sui conduttori e su  qualsiasi
   apparecchio  degli   impianti   di   produzione,   trasformazione,
   trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di toccarli o
   lanciare contro di essi cose che possono danneggiarli  o  comunque
   alterare il regolare funzionamento degli impianti, di tagliare  od
   in altro modo manomettere le condutture elettriche; 
 
b) di introdursi  o  lasciare  introdurre  persone  o  animali  senza
   speciale  autorizzazione  nei  recinti   chiusi   destinati   alla
   produzione,   trasformazione,   trasmissione    e    distribuzione
   dell'energia elettrica; 
 
c) di  manovrare  od  alterare  comunque  per  qualsiasi  motivo  gli
   apparecchi   e   dispositivi   che   servono   alla    produzione,
   trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica. 
 
  Chiunque, compiendo uno dei fatti vietati dal presente  articolo  o
in altro modo, cagiona per colpa un disastro,  e'  punito  a  termini
dell'art. 449 del Codice penale. Se abbia soltanto fatto  sorgere  il
pericolo del disastro e' soggetto alle pene dell'art. 450 del  Codice
predetto. Qualora il fatto sia doloso si applicano le  pene  previste
dall'art. 433 dello stesso Codice.