(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 131)
                              Art. 131. 
 
  Nel caso di frequenti  interruzioni  o  sospensioni  nell'esercizio
delle linee elettriche destinate  ai  servizi  pubblici  o  di  linee
esercitate senza autorizzazione o in contravvenzione alle norme della
presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 54.