(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 132)
                              Art. 132. 
 
  Ove si renda necessario, in caso  di  persistente  siccita'  o  per
motivi di interesse pubblico, di disciplinare l'impiego della energia
elettrica  con  direttive  di  carattere  generale,  possono   essere
nominati, con decreto Reale  su  proposta  del  Ministro  dei  lavori
pubblici di  concerto  con  quello  delle  corporazioni,  sentito  il
Consiglio  dei  Ministri,  commissari  regionali,  con  facolta'   di
promuovere  e  coordinare  nelle  Provincie   interessate   tutti   i
provvedimenti atti ad assicurare la  continuita'  di  produzione,  la
migliore utilizzazione e le eventuali indispensabili  restrizioni  di
consumo dell'energia elettrica. 
 
  Con lo  stesso  decreto  sono  conferiti  ai  commissari  i  poteri
necessari per l'adempimento delle loro attribuzioni e  sono  adottate
norme per la soluzione delle eventuali divergenze  nella  valutazione
dei bisogni delle varie Provincie interessate.