(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 42)
                              Art. 42. 
                         (Beni del fallito). 
 
  La sentenza che dichiara il fallimento  priva  dalla  sua  data  il
fallito dell'amministrazione e della  disponibilita'  dei  suoi  beni
esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. 
  Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito
durante  il  fallimento,  dedotte  le   passivita'   incontrate   per
l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.