(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 43)
                              Art. 43. 
                       (Rapporti processuali). 
 
  Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di  diritto
patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in  giudizio  il
curatore. 
  Il fallito puo' intervenire nel  giudizio  solo  per  le  questioni
dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo  carico
o se l'intervento e' previsto dalla legge.