(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 44)
                              Art. 44. 
  (Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento). 
 
  Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da  lui  eseguiti
dopo la dichiarazione  di  fallimento  sono  inefficaci  rispetto  ai
creditori. 
  Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la
sentenza dichiarativa di fallimento.