(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 45)
                              Art. 45. 
     (Formalita' eseguite dopo la dichiarazione di fallimento). 
 
  Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai  terzi,
se compiute dopo la data  della  dichiarazione  di  fallimento,  sono
senza effetto rispetto ai creditori.