Art. 46. (Beni non compresi nel fallimento). Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita', entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto e' disposto dagli articoli 170 e 326 del codice civile; 4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti dotati, salvo quanto e' disposto dall'art. 188 del codice civile; 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. I limiti previsti nel n. 2 di questo articolo sono fissati con decreto del giudice delegato.