(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 46)
                              Art. 46. 
                 (Beni non compresi nel fallimento). 
 
  Non sono compresi nel fallimento: 
  1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 
  2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni,
salari e cio' che il fallito guadagna con la sua attivita',  entro  i
limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; 
  3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli ed i
redditi dei beni costituiti in patrimonio familiare, salvo quanto  e'
disposto dagli articoli 170 e 326 del codice civile; 
  4) i frutti dei beni costituiti in dote e i crediti  dotati,  salvo
quanto e' disposto dall'art. 188 del codice civile; 
  5) le cose che non possono essere  pignorate  per  disposizione  di
legge. 
  I limiti previsti nel n. 2 di  questo  articolo  sono  fissati  con
decreto del giudice delegato.