(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 47)
                              Art. 47. 
               (Alimenti al fallito e alla famiglia). 
 
  Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il  giudice
delegato, sentiti il curatore e il  comitato  dei  creditori,  se  e'
stato nominato, puo' concedergli un sussidio a titolo di alimenti per
lui e per la famiglia. 
  La casa di proprieta' del fallito, nei limiti in cui e'  necessaria
all'abitazione di lui e della sua famiglia, non puo' essere distratta
da tale uso fino alla liquidazione delle attivita'.