(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 48)
                              Art. 48. 
                (Corrispondenza diretta al fallito). 
 
  La corrispondenza diretta al  fallito  deve  essere  consegnata  al
curatore, il  quale  ha  diritto  di  trattenere  quella  riguardante
interessi patrimoniali. Il fallito ha  diritto  di  prendere  visione
della corrispondenza. Il curatore  deve  conservare  il  segreto  sul
contenuto di questa estraneo agli interessi patrimoniali.