(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 49)
                              Art. 49. 
                 (Obbligo di residenza del fallito). 
 
  Il fallito non puo' allontanarsi dalla sua residenza senza permesso
del giudice delegato, e deve presentarsi personalmente a  questo,  al
curatore o al comitato dei  creditori  ogni  qualvolta  e'  chiamato,
salvo che, per legittimo  impedimento,  il  giudice  lo  autorizzi  a
comparire per mezzo di mandatario. 
  Il giudice puo' far accompagnare il fallito dalla  forza  pubblica,
se questi non ottempera all'ordine di presentarsi.